ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024

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ELEZIONI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 (Circolare n. 28/2024 del Ministero dell’Interno) DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO DI SCRUTATORE

Data:

18 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Gli elettori del Comune di Pressana che per le prossime elezioni intendano assumere il predetto incarico presso i seggi elettorali possono comunicare la propria disponibilità compilando un’apposita domanda entro il 10 maggio 2024 utilizzando l’allegata modulistica accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Le domande vanno presentate con una delle seguenti modalità: - consegnata a mano all’Ufficio Protocollo (orario dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì), - a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.pressana.vr.i.t - a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pressana.vr.it

Le nomine da parte della Commissione Elettorale Comunale avverano tra il 15 ed il 20 maggio 2024. L’ufficio di Scrutatore è obbligatorio per le persone designate (articoli 24, primo comma e 89 Testo Unico n. 570/1960) le quali possono rinunciare solo per gravi e comprovati motivi entro 48 ore dalla ricezione dell’atto di nomina con dichiarazione scritta.

Le operazioni ai seggi si terranno nei seguenti giorni ed orari:

- sabato 8 giugno dalle ore 09:00 (costituzione del seggio ed operazioni preliminari) e dalle ore 15:00 alle ore 23:00 per le votazioni,

- domenica 9 giugno dalle ore 07:00 sino al termine dello scrutinio.

Si fa presente che anche chi non è iscritto all’Albo degli Scrutatori può comunicare all’Ufficio Elettorale la propria disponibilità al fine di possibili sostituzioni dell’ultima ora (entro le ore 09:00 del 08 giugno). In occasione delle elezioni i compensi dei componenti del seggio elettorale – che non sono ancora stati resi noti dal Ministero dell’Interno, saranno aumentati del 15% rispetto agli importi previsti dalla legge. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2024, 11:12

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